Effettuazione da parte di personale infermieristico di test rapidi antigenici

05 novembre 2020
La DGR 3777 di Regione Lombardia del 03/11/2020 definisce le modalità di esecuzione dei test antigenici rapidi.

A pagina 11 dell’allegato vengono declinate le fasi di processazione dei test al di fuori dell’ambito del SSR ovvero in forma privatistica; nello specifico viene dichiarato quanto segue: “Il responsabile legale autocertifica la presenza dei seguenti requisiti: - il nominativo del medico /dirigente di laboratorio responsabile di tutto il percorso - (…)”

Nell’appendice dello stesso documento inoltre appare quanto segue: “(…) ESITO POSITIVO: il risultato è considerato diagnostico” L’esecuzione del tampone naso faringeo rientra tra gli esami cui l’infermiere è sicuramente abilitato. Tuttavia l’infermiere può effettuare gli esami se inserito all’interno di un’organizzazione (pubblica o privata) con la presenza di un medico responsabile del processo e della diagnosi. Il risultato, come si evince sopra, è considerato diagnostico ed il referto è atto medico, eccetto che nei casi ove ci si possa trovare di fronte ad un’ipotesi di reato (solo in questi casi vi è un obbligo del personale sanitario di “refertare e poi segnalare” alla pubblica autorità; tale deroga è prevista dalla legge).

In conclusione:
Quando l’infermiere effettua un test può registrare il risultato su un modulo; questo documento non è un referto ma è la lettura di un risultato.

Tale documento deve essere consegnato non al paziente/cittadino ma al medico responsabile del processo che, sulla base del risultato, ne produce un referto.

L’infermiere è un professionista competente per quanto concerne l’effettuazione del tampone naso faringeo, ma deve effettuarlo all’interno di un’organizzazione pubblica/privata rispettando i requisiti descritti nella DGR 3777 di Regione Lombardia.

DGR 3777 di Regione Lombardia del 03/11/2020