Arrivano i nuovi livelli di riferimento per i compensi delle professioni sanitarie regolamentate nel sistema ordinistico dopo l’abrogazione dei tariffari stabilita dalla legge annuale per la concorrenza del 2012. Si tratta di «valori medi di liquidazione» aumentabili secondo percentuali predefinite. La griglia di riferimento è stabilita dal Decreto n. 165 del 19 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi , sul «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica». Si tratta in sostanza di valori minimi di cui l’organo giurisdizionale deve tener conto nel caso di contenziosi, dal momento che in assenza di tariffari il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico.
Il regolamento detta quindi le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure.
Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e' eseguita da più soci.
Tra i parametri considerati: costo del lavoro, costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso che remunera rischio imprenditoriale e complessità del caso.
Fonte:
Sole Sanità 24
DECRETO 19 luglio 2016, n. 165