Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un recente decreto dello scorso settembre ha disposto le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini Irpef che saranno utilizzati il prossimo anno nei modelli 730 ed Unico PF precompilati e incluso. Tra i soggetti tenuti alla trasmissione, oltre alle categorie già presenti lo scorso anno, rientrano anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri.
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito e la trasmissione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.
Quindi per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni infermiere, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie.
Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.
Le spese sanitarie relative all’anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all’invio per l’anno 2015 (quali, a titolo esemplificativo, farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:
- dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- dagli iscritti agli albi professionali degli:
- ◦psicologi
- ◦infermieri
- ◦ostetriche ed ostetrici
- ◦medici veterinari
- tecnici sanitari di radiologia medica
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:
- 1Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line)
- 2Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
- 3Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)
Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.
È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato
facendo però attenzione ad evitare errori o duplicazioni.
Il rappresentante dello studio associato (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.
Si presume che anche per gli infermieri, analogamente ai medici, se non titolari di partita IVA, e svolgono prestazioni occasionali, non siano tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse.
Infatti negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
Gli eredi non sono tenuti alla trasmissione delle fatture.
Non vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente, infatti il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.
Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative agli interventi infermieristici vanno classificate con il codice SP
L’art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente all’invio della spesa al sistema TS, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016.
Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione. Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
Gli iscritti all'Albo, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.
L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
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7 anagrafiche
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149 euro
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110 euro
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199 euro
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149 euro
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Fonte: Sistema TS ministero delle finanze