Regime fiscale “a Forfait”
Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato, e resta in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima. Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare eventualmente il regime forfetario “start up”, di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).
Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente:
- abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta. A decorrere dal 2016, la soglia dei ricavi e dei compensi è stata aumentata a 30.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni, e quindi anche per la professione infermieristica;
- abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- abbiano sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata).
Ai fini di tale limite non vanno considerati:
- i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
- i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
- in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), non abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.
Non possono aderire al regime forfetario coloro che:
- si avvalgano di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…);
- ·non siano residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuino cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipino a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti;
Per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.
I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:
- per quanto riguarda l’Iva sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito)
- inoltre sono esonerati dall’obbligo:
- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. spesometro;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
sono invece obbligati:
- a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi.
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, i soggetti che adottano il regime forfetario:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività (78%), e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
- sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- per quanto riguarda l’IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
- per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
- per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:
- ·non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- ·non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
A tal proposito sulle fatture emesse andrà riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.