Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (78% per gli infermieri), senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef, e devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015:

  • “1790” (acconto prima rata);
  • “1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione);
  • “1792” (saldo)