Può chiedere la cancellazione dall'Albo Professionale chi:
- non esercita l'attività professionale di infermiere o infermiere pediatrico (né in qualità di volontario, né di dipendente, né di libero professionista);
- è in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione (compreso l'anno in cui si presenta la richiesta di cancellazione)

Per la cancellazione dall'Albo è necessario inviare tramite posta (si suggerisce raccomandata R.R) indirizzata a:

OPI Milano Lodi Monza e Brianza - Corso di Porta Nuova 52/A - 20121 MILANO

- allegando l'ISTANZA DI CANCELLAZIONE (Istanza di Cancellazione Pdf)
applicare marca da bollo da Euro 16,00
- copia Carta d'Identità fronte/retro

tramite posta elettronica certificata

inviare una PEC al seguente indirizzo opimilomb@cert.ordine-opi.it
- allegando l'ISTANZA DI CANCELLAZIONE (ISTANZA DI CANCELLAZIONE PDF)
- assolvimento marca da Bollo (ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO PDF)
- copia Carta d'Identità fronte/retro

La richiesta di cancellazione deve pervenire entro il 30 novembre; in caso contrario la stessa decorrerà dall'anno successivo.


Avvertenza:
Nel caso in cui non venga più esercitata la professione, il mancato pagamento della quota annuale non implica la cancellazione automatica dall’albo: È SEMPRE NECESSARIO CHIEDERLA PER ISCRITTO per i conseguenti adempimenti deliberativi ai sensi del Capo 1 art. 6 del L. 11/1/2018 N. 3

Art.  6 (Cancellazione dall'albo professionale).  
1.   La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
    a) di perdita del godimento dei diritti civili;
    b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
    c) di rinunzia all'iscrizione;
    d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
    e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.  La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.