Aggiornamento del 31 marzo 2023
Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero"
col Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali." (23G00042) (GU Serie Generale n.76 del 30-03-2023), entrata in vigore del provvedimento: il 31/03/2023, all'art. 15 "Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero", dispone che i professionisti NON debbano più comunicare la predetta deroga all’Ordine competente in quanto il comma 5 dell’articolo in commento ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall’art. 4- ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i. (c.d. decreto Mille proroghe)
**************************************************
Proroga di termini in materia di personale sanitario art. 4ter co.1 lett. a) Legge 24 febbraio 2023, n. 14
REGISTRO SPECIALE INFERMIERI STRANIERI COMUNICAZIONE DATI DEL PROFESSIONISTA
Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, (Milleproroghe), convertitori con modificazioni in L. 24 febbraio 2023, n. 14, con l'art. 4ter, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 di quanto stabilito dall'art. 6bis. co.1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, recante , “Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27”.
Pertanto, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le Strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsto dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.
Sempre l'art. 4ter co. 2, della L. 24 febbraio 2023, n. 14 segnala che “ il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della Struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione”.
La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento agli stessi.
Accedi al seguente link per comunicare i tuoi dati
COMPILA MODULO PER L'ELENCO SPECIALE
Informativa Registro Speciale Infermieri stranieri